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Statuto e Regolamenti

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STATUTO COMUNALE

T I T O L O I


PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

  • Il Comune di Gagliano del Capo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  • Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  • Il Comune rappresenta la comunità di Gagliano del Capo nei rapporti con lo Stato, con la
  • Regione Puglia, con la Provincia di Lecce e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

  • Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Gagliano del Capo ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
  • Il Comune di Gagliano del Capo, nell’ambito della sua autonomia locale, riconosce la propria natura di ente - sistema, che governa il territorio e lo sviluppo nell’ambito di politiche di area per costruire un sistema territoriale omogeneo in grado di competere sul mercato degli investimenti e dello sviluppo globalizzato.
  • Il Comune di Gagliano del Capo, in virtù del principio di sussidiarietà, sviluppa la dinamicità delle relazioni e le capacità di sviluppo attraverso una programmazione flessibile e partecipata, nella dimensione territoriale adeguata e più vicina possibile alla comunità, nella quale sostenere proficuamente le relazioni fondamentali per lo sviluppo: l’equilibrio tra sviluppo e ambiente, il rapporto tra ricerca e produzione, tra formazione e mercato del lavoro, insieme ai processi di mobilità e di comunicazione.
  • Il Comune definisce consensualmente gli obiettivi, i requisiti e la priorità dello sviluppo, a partire dalla condivisione e generalizzazione dinamica delle conoscenze del territorio relativamente alle sue caratteristiche strutturali e ambientali, alla sua identità storica e culturale, alle sue vocazioni produttive ed assetti proprietari, ai fenomeni economici e sociali più rilevanti e alla loro dinamica.
  • Il Comune ispira la sua attività e la sua programmazione Generale alla pianificazione strategica, che si articola in programmi di intervento definiti, ordinati secondo priorità e misurabili. Le decisioni strategiche competono agli Amministratori; la traduzione della stessa in progetti e in obiettivi di gestione avviene a seguito del confronto e i Responsabili dei Servizi, nelle forme stabilite dai Regolamenti.

Art. 3 Tutela della pace

1) Il Comune, in conformità alla tradizione giudaico-cristiana, ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti umani, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace il diritto fondamentale delle persona e dei popoli. A tal fine promuove iniziative per diffondere tra i cittadini una cultura di vera pace e non di pacifismo di maniera.

Art. 4

Relazioni e cooperazioni per lo sviluppo

  • Il Comune di Gagliano del Capo promuove la costituzione di una rete di sistema adeguata territorialmente con gli enti vicini e con i soggetti pubblici e privati, il cui intervento risulti decisivo per le politiche di sviluppo delineate nell’articolo precedente.
  • Il Comune persegue e realizza un’amministrazione integrata come forma preminente della concentrazione e semplificazione dei procedimenti, del sistema amministrativo a rete, sinergico e flessibile, fondato sulla capacità di relazione e di sintesi con gli altri soggetti, pubblici e privati, decisivi per lo sviluppo e per l’efficienza e la qualità dei servizi e delle mansioni comunali.
  • Il Comune realizza il proprio modello di sviluppo avvalendosi, tra l’altro, dell’esercizio in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi comunali, della costituzione di uffici comuni o di Unione di Comuni con i soggetti istituzionali che hanno la responsabilità del sistema territoriale di riferimento e avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, associative, economiche, sportive e culturali operanti sul territorio. A tal fine utilizza tutti gli strumenti e le forme collaborative e concertative previste dalla legge.

Art. 5

Sede, Territorio, Stemma, Gonfalone e Fascia tricolore

  • Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Piazzetta del Gesù;
  • Il territorio del Comune si estende per 1.642 ettari, la sua costa è di 8,5 Km - confina con i seguenti comuni: a Nord con Corsano ed Alessano, ad Ovest e a sud con Castrignano del Capo, ad Est con il mare Adriatico.
  • Ha un proprio gonfalone ed uno stemma, l’uso dei quali è disciplinato con apposito Regolamento.
  • Descrizione dello stemma: “Gallo fermo su di un serpe dalla testa rivoltata alla campagna montuosa all’orizzonte, il tutto a colori naturali, ornamenti esteriori da Comune”. Tale stemma è quello spettante al Comune in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, allegato al presente Statuto in fotocopia, rilasciata il 3 Settembre 1951.
  • GONFALONE: drappo troncato di verde e bianco riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Gagliano del Capo. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d’argento.
  • FASCIA tricolore: la fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune
  • La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Albo Pretorio

  • Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all’ALBO PRETORIO per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  • La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura degli atti di cui al comma precedente.
  • Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti all’Albo Pretorio avvalendosi del personale appositamente incaricato e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7

Consiglio Comunale dei ragazzi

  • Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
  • Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
  • Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 8

Pari opportunità

  • Le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
    • riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
    • adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    • garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi;
  • Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 9

Servizi Sociali

  • Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
  • Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
  • Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all’abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all’impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
  • Concorre ad assicurare, con l’unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
  • Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
  • Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
  • Riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello.
  • Tutela l’attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri Enti di diritto sportivo e della normativa vigente.
  • Persegue tali finalità anche attraverso interventi finanziari finalizzati, ai sensi del disposto dell’art. 12 legge 241/90, sulla base di criteri predeterminati e modalità di cui ad appositi regolamenti.
  • L’Ente, per tali fini, collabora con le strutture Regionali del CONI, o con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli Enti di promozione e le associazioni di base.

Art. 10

Sviluppo economico

  • Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, a tal fine:
    • si impegna a valorizzare le risorse della Comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonei opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.
    • istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
    • favorisce l’associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
    • favorisce l’insediamento di imprese industriali ed artigiane in aree appositamente attrezzate, nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
    • promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
    • promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
  • Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull’Amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Art. 11

Assetto ed utilizzazione del territorio

  • Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
  • Garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
  • Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l’utilità pubblica e l’uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
  • Organizza, all’interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.
  • Promuove e coordina, anche d’intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevanza comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.


Art. 12 ( Sostituisce ex art.. 11)

Consulte Comunali

1) Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, il Comune può costituire le consulte comunali.

2) Le consulte sono formate dal Sindaco e suo delegato e da rappresentanti del Consiglio Comunale, scelti in modo da assicurare la rappresentatività dei gruppi di minoranza, rappresentanti delle associazioni, delle libere forme associative iscritte all’ albo comunale e da cittadini esperti nelle materie di competenza delle consulte medesime.

  • Il regolamento di partecipazione stabilisce le modalità di formazione e funzionamento.
  • Le consulte, nelle materie di competenza, possono:
    • esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
    • esprimere proposte agli organi comunali per l’adozione di atti;
    • esprimere proposte per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali.

Art. 13

Attività amministrativa

  • L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
  • Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 14

Programmazione

  • Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
  • Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  • Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge Regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.


Art. 15

Attività di informazione e Comunicazione – Ufficio URP

    • Il Comune riconosce fondamentale l’istituto dell’informazione e della comunicazione istituzionale, cura l’istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale e territoriale.
    • A tal fine istituisce presso la sede municipale l’Ufficio URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, la cui attività e funzione è disciplinata da apposito Regolamento.
    • Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto e dal relativo Regolamento.