Descrizione
Al fine di fornire una linea guida di riferimento nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale previste per domenica 24 e lunedì e 25 maggio 2026, si pubblicano le istruzioni contenute nella pubblicazione ministeriale n. 1/2026 (Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature) del Ministero dell’Interno pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (pubblicate in data 08/04/2026), raccomandando particolare attenzione ai capitoli:
Istruzioni per la preparazione delle candidature (cap. 1 da pag. 33)
Istruzioni per la presentazione delle candidature (cap. 2 da pag. 79)
Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni contenute nel documento suddetto e di utilizzare gli allegati in esso contenuti, con invito a monitorare eventuali successivi aggiornamenti in caso di ulteriori istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 DEL 24 APRILE E DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12.00 DEL 25 APRILE 2026
Per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti, che sono di seguito indicati:
- Presentazione di una candidatura a Sindaco e di una lista di candidati alle elezioni Comunali (Atto Principale/Atto Separato)
- Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni;
- Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità
- Certificati elettorali dei candidati e dei sottoscrittori
- Programma Elettorale
- Modello del contrassegno di lista
ATTENZIONE
La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori (art. 3, legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione (Tabella 1). I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Ogni lista da presentare deve contenere un numero minimo e massimo di candidati in relazione alla fascia demografica del Comune (Tabella 2)
Tabella 1 - Numero elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
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Numero sottoscrittori |
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| Fascia di popolazione dei comuni | Da un minimo di | Ad un massimo di |
| Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti | 30 | 60 |
Tabella 2 - Composizione delle liste - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune
| Numero di candidati in lista | ||
| Fascia di popolazione dei comuni | Da un minimo di | Ad un massimo di |
| Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti | 9 | 12 |
RAPPRESENTANZA DI GENERE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI
* Nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi.
* L'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri.