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	<title>Anagrafe e stato civile Archivi | Comune di Gagliano del Capo</title>
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	<description>Il portale ufficiale del Comune di Gagliano del Capo</description>
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	<title>Anagrafe e stato civile Archivi | Comune di Gagliano del Capo</title>
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		<title>CIE – Carta di Identità Elettronica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 14:40:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadinoLa Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino<br />La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.</p>
<p>La foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.<br />
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.<br />
Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso.<br />
Anche per la CIE i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.<br /><strong>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO </strong></p>
<ul>
<li>LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 12:00;</li>
<li>MARTEDI’ dalle ore 16:30 alle ore 18:30</li>
</ul>
<p><strong>PRENOTAZIONE</strong></p>
<p>Per prenotare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) occorre telefonare ai seguenti numeri: 0833798345 – 0833798348</p>
<p>o recarsi personalmente allo sportello negli orari suindicati.</p>
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		<title>Domicilio digitale</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/domicilio-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 14:07:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Visualizza nell’ANPR l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che hai comunicato sul portale INAD per ricevere comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione. Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visualizza nell’ANPR l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che hai comunicato sul portale INAD per ricevere comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione. <br />Il domicilio digitale è un <span class="fw-semibold">indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)</span> che sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi.</p>
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		<item>
		<title>Scrutatori di seggio elettorale</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/scrutatori-di-seggio-elettorale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:58:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che insieme al Presidente concorre a formare l&#8217;ufficio di sezione (seggio). Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che insieme al Presidente concorre a formare l&#8217;ufficio di sezione (seggio). <br />Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che insieme al Presidente concorre a formare l&#8217;ufficio di sezione (seggio).</p>
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		<item>
		<title>Presidente di seggio elettorale</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/presidente-di-seggio-elettorale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:46:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Presidente di Seggio è colui che sovraintende alle operazioni elettorali del seggio elettorale. L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è condizione necessaria per essere nominati in qualità di Presidente in occasione delle elezioni Il Presidente di Seggio è colui [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente di Seggio è colui che sovraintende alle operazioni elettorali del seggio elettorale. L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è condizione necessaria per essere nominati in qualità di Presidente in occasione delle elezioni <br />Il Presidente di Seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L&#8217;iscrizione all&#8217;albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni popolari. Il Presidente è responsabile di tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento del voto: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autenticare la firma a domicilio</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/autenticare-la-firma-a-domicilio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 19:20:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Autenticazione di firma per atti di delega al ritiro di documenti.Autenticazione di firma per atti di delega al ritiro di documenti. Un parente o altra persona maggiorenne con un documento di identità del delegante e il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autenticazione di firma per atti di delega al ritiro di documenti.<br />Autenticazione di firma per atti di delega al ritiro di documenti.</p>
<p>Un parente o altra persona maggiorenne con un documento di identità del delegante e il modulo di delega deve recarsi presso la sede comunale per fissare l&#8217;appuntamento col funzionario che si recherà al domicilio per l&#8217;autentica;</p>
<p>qualora il delegante non fosse in grado di firmare, perché ad es. analfabeta o perché affetto da un impedimento fisico (es. privo di entrambe le mani) il pubblico ufficiale dell&#8217;anagrafe accertatosi della sua identità raccoglierà la sua dichiarazione.</p>
<p>L&#8217;impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere.</p>
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		<item>
		<title>ANPR – Certificati on-line e cambio di residenza</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/anpr-certificati-on-line-e-cambio-di-residenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:59:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>ANPR &#8211; Certificati on-line Si tratta di un Progetto del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che tra le varie funzionalità ha attivato una serie di Servizi al cittadino attraverso i quali il cittadino [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/anpr-certificati-on-line-e-cambio-di-residenza/">ANPR – Certificati on-line e cambio di residenza</a> proviene da <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it">Comune di Gagliano del Capo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> ANPR &#8211; Certificati on-line <br />Si tratta di un Progetto del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che tra le varie funzionalità ha attivato una serie di Servizi al cittadino attraverso i quali il cittadino può in modo del tutto autonomo:</p>
<p><strong>Certificati</strong></p>
<p>Per richiedere certificati per te stesso o per un componente della tua famiglia anagrafica.</p>
<p><strong>Richiesta cambio di residenza</strong></p>
<p>Dal 27 aprile tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune.</p>
<p><strong>Visura e autocertificazioni</strong></p>
<p>Per consultare i dati anagrafici e quelli della famiglia di appartenenza. È possibile anche richiedere e stampare autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici.</p>
<p><strong>Rettifica dati</strong></p>
<p>Per inviare una richiesta di rettifica dei dati anagrafici in caso di errori sulle informazioni presenti nella scheda anagrafica, dovuti ad errori materiali o ad errate trascrizioni rispetto a quanto riportato nei documenti in proprio possesso.<br />I certificati digitali saranno disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Il servizio, inoltre, consente la visione dell&#8217;anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/anpr-certificati-on-line-e-cambio-di-residenza/">ANPR – Certificati on-line e cambio di residenza</a> proviene da <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it">Comune di Gagliano del Capo</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Acquisto della cittadinanza italiana da parte di persona maggiorenne straniera adottata</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/acquisto-della-cittadinanza-italiana-da-parte-di-persona-maggiorenne-straniera-adottata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 09:17:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano mantiene la propria cittadinanza straniera. Dopo 5 anni di residenza ininterrotti in Italia dalla sentenza di adozione, può chiedere la cittadinanza.A differenza di quanto visto per i casi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/acquisto-della-cittadinanza-italiana-da-parte-di-persona-maggiorenne-straniera-adottata/">Acquisto della cittadinanza italiana da parte di persona maggiorenne straniera adottata</a> proviene da <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it">Comune di Gagliano del Capo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano mantiene la propria cittadinanza straniera. Dopo 5 anni di residenza ininterrotti in Italia dalla sentenza di adozione, può chiedere la cittadinanza.<br />A differenza di quanto visto per i casi di adozioni di minorenni stranieri, in caso di adozione di persona maggiorenne straniera l&#8217;adottato maggiorenne non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma, anzi, mantiene la cittadinanza straniera.</p>
<p>Tuttavia, l&#8217;art. 9, comma 1, lett. b) della Legge n.91/1992, prescrive testualmente che &#8220;La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione&#8221;.</p>
<p>Dal dato normativo suindicato emerge pertanto che, pur mantenendo la propria cittadinanza straniera per la mancata applicazione dell&#8217;automatismo di legge previsto invece in conseguenza di adozioni di stranieri minorenni, lo straniero di maggiore età adottato da un cittadino italiano può presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell&#8217;Interno per il tramite della Prefettura territorialmente competente purché questi, dopo la sentenza di adozione, abbia avuto la residenza ininterrotta in Italia per cinque anni.</p>
<p>Al pari dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge n.91/1992, la persona interessata, dopo 5 anni di residenza ininterrotta in Italia dalla data della sentenza di adozione, presenterà dunque istanza alla Prefettura competente.</p>
<p>Il Decreto di concessione della cittadinanza verrà emesso dal Presidente della Repubblica e, per il tramite della Prefettura territorialmente competente, verrà notificato alla persona interessata.</p>
<p>Il cittadino maggiorenne straniero adottato da italiano dovrà prestare giuramento innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione della cittadinanza.</p>
<p>L&#8217;Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, riceverà e iscriverà il giuramento dell&#8217;interessato nel registro di cittadinanza dello stato civile (Form.81) e successivamente trascrivere in altro atto di stato civile il Decreto di concessione della cittadinanza a firma del Presidente della Repubblica.</p>
<p>La persona interessata acquisterà la cittadinanza italiana dal giorno successivo a quello in cui ha prestato giuramento.</p>
<p>In conseguenza, l&#8217;Ufficiale dello Stato Civile trascriverà l&#8217;atto di nascita della persona maggiorenne straniera che ha acquisito la cittadinanza italiana, nel caso in cui questi sia nato all&#8217;estero.</p>
<p>Sarà onere della persona interessata produrre il proprio atto di nascita originale in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.</p>
<p>Su detto atto verrà quindi apposta la relativa annotazione di acquisto della cittadinanza italiana.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adozione di persona maggiorenne</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/adozione-di-persona-maggiorenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 09:13:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Uno strumento mediante il quale l&#8217;adottato assume lo status di figlio adottivo dell&#8217;adottante, con conservazione dei rapporti con la famiglia d&#8217;origine e senza creazione di rapporti di parentela con la famiglia dell&#8217;adottante. L’adozione di persone di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/adozione-di-persona-maggiorenne/">Adozione di persona maggiorenne</a> proviene da <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it">Comune di Gagliano del Capo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uno strumento mediante il quale l&#8217;adottato assume lo status di figlio adottivo dell&#8217;adottante, con conservazione dei rapporti con la famiglia d&#8217;origine e senza creazione di rapporti di parentela con la famiglia dell&#8217;adottante. <br />L’adozione di persone di maggiore d’età, disciplinata dagli artt.291 e ss. c.c., nasce come strumento per tutelare l’interesse dell’adottante di tutelare il proprio patrimonio e garantire la trasmissione del proprio cognome, sino ad evolvere come mezzo per garantire l’assistenza di persone maggiorenne bisognose o per consolidare giuridicamente dei rapporti affettivi concretizzatisi nel tempo.</p>
<p>Rispetto all’adozione nazionale di minorenne, risultano condizioni fondamentali per l’adozione di maggiorenni:</p>
<p>Il consenso dell’adottante e dell’adottato;<br />
L’assenso degli eventuali genitori dell’adottato, del coniuge dell’adottato (salvo che sia intervenuta separazione legale) e dei figli maggiorenni dell’adottato.<br />
La persona maggiorenne acquista con l’adozione la qualifica di figlio adottivo dell’adottante, ma mantiene i rapporti di parentela con la propria famiglia d’origine e non si creano rapporti di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante né tantomeno tra l’adottante e la famiglia dell’adottato.</p>
<p>Tale mantenimento dello status filiationis originario rende certificabile l’adozione stessa.</p>
<p>La competenza per il relativo giudizio di adozione è rimessa al Tribunale Ordinario nel cui circondario l’adottante ha la residenza, il quale provvederà poi a comunicare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell’atto di nascita dell’adottato la sentenza definitiva di adozione, per la trascrizione della sentenza stessa e la relativa annotazione a margine dell’atto di nascita.</p>
<p>Differente, in parte, il caso di adozione di maggiorenne straniero, a seconda che l&#8217;interessato sia nato e residente all’estero o in Italia. La competenza è sempre rimessa al Tribunale Ordinario, il quale si pronuncia con Decreto che dovrà essere trascritto, a seconda dei casi, nel Comune di iscrizione dell’atto di nascita dello straniero (se nato in Italia) o del luogo di iscrizione anagrafica dello stesso (se nato all’estero) e, ovviamente, le annotazioni sull’atto di nascita saranno possibili solo ove iscritto l’atto di nascita stesso.</p>
<p>L’adozione di maggiorenne straniero non determina l’acquisto automatico della cittadinanza italiana in favore dell’adottato.</p>
<p>l cittadino maggiorenne straniero adottato da un cittadino italiano potrà proporre domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. B) della legge 91/1992 dopo l’adozione se lo stesso risieda da almeno 5 anni in Italia.</p>
<p>La procedura da seguire in tal caso sarà quella di cui all’art. 9 Legge 91/1992 per concessione con Decreto del Presidente della Repubblica.</p>
<p>Adozione di maggiorenne e cognome dell’adottato.</p>
<p>Preliminarmente deve precisarsi che la disciplina di riferimento è quella di cui all’art. 299 c.c., la quale non trova applicazione nel caso di cittadino straniero, che ai sensi dell’art. 24 Legge 218/1995 e art. 1 Convenzione di Monaco 1980, continua a essere identificato, anche a seguito dell’adozione, con le generalità con cui l’adottato è identificato quale straniero.</p>
<p>Differentemente, nel caso di cittadini italiani, troverà applicazione l’art. 299 c.c., ai sensi del quale l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio.</p>
<p>Tale norma deve essere applicata direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la sentenza di adozione, a meno che non sia il Giudice stesso a precisare nel dispositivo le nuove generalità da attribuire all’interessato.</p>
<p>La Consulta, pronunciatasi con Sentenza n.131/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo raggiunto nel procedimento di adozione di attribuzione del cognome di uno di loro soltanto.</p>
<p>Il medesimo articolo 299 c.c. disciplina ulteriori casi particolari riguardanti il cognome dell’adottato maggiorenne: se l’adozione è compiuta da una donna sposata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (comma 5 art. 299 c.c.); il figlio di ignoti con cognome attribuito alla nascita dall’Ufficiale dello Stato Civile che venga poi adottato in maggiore età, antepone al proprio cognome quello dell’adottante e, se poi viene riconosciuto da un genitore o ne viene accertata la filiazione, mantiene il cognome dell’adottante che precedente il cognome attribuito alla nascita (comma 2).</p>
<p>La modifica del cognome dell’adottato maggiorenne si estende anche ai figli minorenni dello stesso, con conseguente annotazione sui rispettivi atti di nascita.</p>
<p>I figli maggiorenni dell’adottato maggiorenne, invece, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 396/2000, entro un anno dal giorno in cui vengono a conoscenza della modifica del cognome, possono esprimere la propria volontà all’Ufficiale dello Stato Civile di conservare le precedenti generalità.</p>
<p>La disciplina appena esaminata si applicherà con riguardo allo straniero adottato soltanto nel caso in cui questi, successivamente all’adozione, chieda la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 Legge 91/1992</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/adozione-di-persona-maggiorenne/">Adozione di persona maggiorenne</a> proviene da <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it">Comune di Gagliano del Capo</a>.</p>
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		<title>Acquisto della cittadinanza da parte del neo-diciottenne straniero nato in Italia</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/acquisto-della-cittadinanza-da-parte-del-neo-diciottenne-straniero-nato-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 09:09:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Acquisto della cittadinanza da parte del neo-diciottenne straniero nato in ItaliaAi sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, della Legge n.91/1992, &#8220;Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Acquisto della cittadinanza da parte del neo-diciottenne straniero nato in Italia<br />Ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, della Legge n.91/1992, &#8220;Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data&#8221;.</p>
<p>Dalla lettura del dato normativo in oggetto emerge che il cittadino straniero che sia nato in Italia e ivi abbia mantenuto la propria residenza legale, ininterrottamente, sino al raggiungimento della maggiore età, può rendere dichiarazione di elezione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.</p>
<p>Tale criterio di attribuzione della cittadinanza italiana è definito iure soli in quanto viene acquisita per nascita, purché il cittadino abbia continuato a risiedere legalmente nel territorio della Repubblica sino al momento in cui viene resa la dichiarazione stessa.</p>
<p>La disciplina in oggetto rientra, come detto, nel comma 2 dell&#8217;art. 4 della legge 91/1992 in tema di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e costituisce, ad oggi, un criterio residuale e meramente sussidiario di attribuzione della cittadinanza, atteso che il nostro ordinamento assume, quale criterio principale ordinario per l&#8217;attribuzione della cittadinanza, quello della derivazione di sangue, tipico delle procedure iure sanguinis.</p>
<p>Preliminarmente occorre precisare che l&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza degli interessati, ai sensi dell&#8217;art. 33, comma 2, D.L. 69/2013, &#8220;nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età&#8221;, provvederà a comunicare ai potenziali beneficiari &#8220;la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età&#8221;.</p>
<p>Ai sensi del medesimo comma 2 dell&#8217;art. 33 citato, nel caso in cui l&#8217;Ufficiale dello Stato ometta di comunicare all&#8217;interessato tale suo diritto nei termini di legge suindicati, lo stesso potrà rendere la dichiarazione in oggetto anche oltre il 19esimo anno di età.</p>
<p>Il cittadino che intenda rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, pertanto, deve:</p>
<p>essere nato in Italia;<br />
avere la residenza in Italia al momento della dichiarazione di elezione della cittadinanza;<br />
aver mantenuto in Italia la residenza legale ininterrotta;<br />
rendere la dichiarazione di cui all&#8217;art. 4, comma 2, Legge 91/1992 dal giorno del raggiungimento dei 18 anni anni ed entro un anno da tale data.<br />
Con riferimento al concetto di residenza legale è bene precisare che la legge sulla cittadinanza, come precisato dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, ritiene residente legalmente il soggetto che non solo abbia fissato, ai sensi dell&#8217;art. 43 c.c., la propria dimora abituale in un comune italiano, ma che ivi vi risieda nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e in materia di iscrizione anagrafica.</p>
<p>Nel caso di specie, dovendosi avere riguardo alle modalità di soggiorno di un soggetto neo-diciottenne, la Circolare del Ministero dell&#8217;Interno K69/89 del 1997 ha precisato che il minore risiede legalmente in Italia se sussistono tre condizioni:</p>
<p>&#8220;a) la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;</p>
<p>b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;</p>
<p>c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo. Beninteso nel caso di filiazione naturale è sufficiente che sia in posizione regolare il genitore che effettua il riconoscimento al momento della nascita, ai sensi dell’art. 254 del codice civile&#8221;.</p>
<p>Anche nel caso di iscrizione anagrafica tardiva, il Ministero dell&#8217;Interno, con Circolare K64.2/13 del 2007 ha stabilito che tale circostanza non è ostativa all&#8217;acquisto della cittadinanza italiana se venga prodotta documentazione idonea a comprovare l&#8217;effettiva presenza in Italia dell&#8217;interessato anche nel periodo antecedente all&#8217;iscrizione anagrafica, fermo restando che &#8220;L&#8217;iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest&#8217;ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia&#8221;.</p>
<p>Con riferimento, invece, al concetto suindicato di &#8220;residenza legale ininterrotta&#8221;, con Circolare K60.1 del 2007 il Ministero dell&#8217;Interno ha precisato che brevi assenze temporanee non sono pregiudizievoli all&#8217;acquisto della cittadinanza italiana se la persona interessata abbia comunque mantenuto la residenza legale in Italia nonché &#8220;il proprio centro delle relazioni sociali e familiari&#8221;. Tuttavia, nella medesima Circolare suindicata, il Ministero ha chiarito che detti periodi di assenza, dovute a motivi di lavoro, studio, assistenza alla famiglia di origine, cure mediche, &#8220;dovranno essere adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione dell&#8217;istanza&#8221;.</p>
<p>Procedimento per rendere la dichiarazione di acquisto di cittadinanza</p>
<p>Il cittadino straniero nato in Italia, qualora sussistano i requisiti di legge suindicati, per ottenere l&#8217;attribuzione della cittadinanza iure soli ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, Legge n.91/1992, deve rendere la dichiarazione in oggetto all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza producendo il proprio passaporto e il permesso di soggiorno, nonché un certificato storico di residenza e l&#8217;eventuale documentazione idonea a comprovare la permanenza in Italia pur in presenza di brevi e temporanee assenze.</p>
<p>Al fine di avviare il procedimento in oggetto, l&#8217;interessato dovrà procedere preliminarmente al versamento del contributo governativo di € 250,00 di cui all&#8217;art. 9bis della Legge 91/1992.</p>
<p>Successivamente, previo appuntamento da concordare con l&#8217;ufficio di stato civile, l&#8217;interessato potrà rendere la dichiarazione in oggetto, che verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza (Form. 80 e 197).</p>
<p>Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione allegata e prodotta dal cittadino interessato, verrà trasmessa quindi al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale Territoriale di Governo, che emetterà apposita attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza ex art. 16, comma 2, D.P.R. 572/1993, da trascrivere anch&#8217;essa nei registri di cittadinanza dello stato civile, con conseguente annotazione sull&#8217;atto di nascita sia della dichiarazione di elezione resa dal neo-diciottenne (con Form. 140-bis) e l&#8217;esito dell&#8217;accertamento emesso dal Sindaco (Form. 140-sexies).</p>
<p>Il neo-diciottenne che rende la dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con decorrenza dal giorno successivo a quello della data della dichiarazione resa innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile.</p>
<p>Per la legislazione italiana non sussistono limiti alla possibilità di avere la doppia cittadinanza e, pertanto, al momento della dichiarazione, non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Stato d&#8217;origine.</p>
<p>Tuttavia, la legislazione di taluni Paesi potrebbe prevedere la perdita di cittadinanza al momento dell&#8217;acquisizione di una ulteriore di un differente e, pertanto, si consiglia di prendere preventivamente contatti con l&#8217;autorità diplomatica del proprio Stato in Italia al fine di richiedere informazioni.</p>
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		<title>Accordo per la separazione consensuale, il divorzio e la modifica delle relative condizioni innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile</title>
		<link>https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/accordo-per-la-separazione-consensuale-il-divorzio-e-la-modifica-delle-relative-condizioni-innanzi-allufficiale-dello-stato-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comune di Gagliano del Capo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:53:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Come procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio mediante accordo sottoscritto innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile competente. L&#8217;art. 12 del D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni in Legge n.162/2014, ha [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Come procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio mediante accordo sottoscritto innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile competente. <br />L&#8217;art. 12 del D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni in Legge n.162/2014, ha introdotto la possibilità, per i coniugi, di sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio direttamente davanti all&#8217;ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di almeno una delle parti, ovvero di iscrizione o trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio. In questi casi l&#8217;assistenza degli avvocati è facoltativa, ma gli interessati dovranno comparire personalmente e non è ammessa la possibilità di farsi rappresentare da procuratori speciali.</p>
<p>Il menzionato art.12 prescrive, quali condizioni tassative per poter accedere al servizio in oggetto:</p>
<p>assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (da intendersi come figli comuni della coppia, e non anche di una parte soltanto);<br />
sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi, nel caso in cui si intenda proporre domanda di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio;<br />
la mancanza di disposizioni patrimoniali che presuppongono effetti reali (e dunque trasferimento di proprietà, costituzione o trasferimento di altro diritto reale), rimanendo pertanto possibile prevedere un accordo comprendente prestazioni obbligatorie di corresponsione di assegni di mantenimento o divorzili (con versamento periodico e non anche una tantum, in unica soluzione, in quanto quest&#8217;ultimo caso sarebbe da intendersi quale trasferimento di proprietà).<br />
Come anticipato, l&#8217;Ufficiale dello Stato Civile competente a ricevere la domanda è, alternativamente, quello del Comune di celebrazione del matrimonio (che ha iscritto l&#8217;atto), quello del Comune di residenza dell&#8217;altro coniuge (che ha trascritto l&#8217;atto), quello di trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio celebrato all&#8217;estero, ovvero anche quello di residenza di almeno uno dei coniugi.</p>
<p>L&#8217;Ufficiale dello Stato Civile così individuato per competenza riceve quindi dagli interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione, predisposta su modulo prestampato, in cui le parti dichiarano, sotto propria responsabilità, di possedere i requisiti di legge per accedere al servizio e che verrà allegata al fascicolo d&#8217;ufficio.</p>
<p>Successivamente, verrà fissato un appuntamento, da concordare con le parti, nel più breve tempo possibile. Nelle more, l&#8217;ufficio competente espleterà gli accertamenti istruttori necessari (acquisizione di copie integrali degli atti di nascita dei coniugi e degli eventuali figli, nonché copia integrale dell&#8217;atto di matrimonio se è stato iscritto in altro comune).</p>
<p>Alla data concordata, i coniugi compariranno personalmente, congiuntamente, e si procederà alla redazione di un atto, da iscrivere nei registri di matrimonio in Parte II Serie C, nel quale si indicherà anche la data di conferma dell&#8217;atto stessa, concordata con le parti. I coniugi, invero, dovranno ricomparire alla data ivi indicata, che non sarà inferiore a 30 giorni successivi al primo accordo.</p>
<p>Alla data di seconda comparizione, verrà redatto un nuovo atto che sarà, rispettivamente, a seconda dei casi:</p>
<p>di conferma della volontà di separazione o di divorzio dei coniugi;<br />
di mancata conferma, per diversa volontà delle parti ovvero per mancata comparizione dei coniugi alla data stabilita. In tal caso, le parti verranno notiziate dell&#8217;intervenuta redazione dell&#8217;atto di mancato accordo a mezzo PEC o racc. a/r.<br />
L&#8217;accordo di separazione o divorzio spiegherà i suoi effetti a partire dal momento della conferma, ma con decorrenza dalla data di stipulazione del primo atto.</p>
<p>Diversamente, invece, l&#8217;accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio produce immediatamente effetti e non necessita di accordo di conferma.</p>
<p>Gli stranieri e gli accordi ex art. 12 D.L.132/2014.</p>
<p>Per quanto concerne i cittadini stranieri, nulla vieta che gli stessi possano accedere alle procedure in oggetto, purché sussistano i requisiti di legge prescritti dall&#8217;art. 12.</p>
<p>Anche per i cittadini stranieri, pertanto, l&#8217;Ufficiale dello Stato Civile dovrà acquisire la copia integrale dell&#8217;atto di matrimonio, se questo è stato contratto in Italia (ovvero all&#8217;estero e poi trascritto ex art. 19 D.P.R. 396/2000).</p>
<p>Se invece i cittadini stranieri hanno contratto matrimonio all&#8217;estero e questo non risulti trascritto in Italia, essi dovranno produrre all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile una copia di detto atto debitamente legalizzata e tradotta, nel rispetto della normativa in vigore con riferimento al Paese d&#8217;origine delle parti.</p>
<p>In tal caso, l&#8217;Ufficiale dello Stato Civile che procederà a verbalizzare l&#8217;eventuale accordo di separazione o divorzio, non potendo annotare lo stesso su un atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile italiani, dovrà rilasciare una copia integrale conforme dell&#8217;atto redatto ex art. 12 alle parti, affinché queste possano registrare l&#8217;intervenuta separazione o il divorzio nello stato di iscrizione del matrimonio.</p>
<p>Tanto è un diritto quanto un onere delle parti: se infatti le stesse intendono contrarre un nuovo matrimonio, dovranno richiedere all&#8217;autorità diplomatica del proprio Paese d&#8217;origine un nulla osta che, in caso di mancata registrazione del divorzio, il Consolato straniero non potrebbe rilasciare in favore di un cittadino ancora coniugato.</p>
<p>L&#8217;accordo di scioglimento dell&#8217;unione civile innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile</p>
<p>L&#8217;art. 1, comma 25, della Legge n.76/2016, in tema di scioglimento dell&#8217;unione civile, richiama gli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, di fatto ammettendo l&#8217;applicazione dei relativi istituti anche in favore dell&#8217;unione civile.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;unione civile costituita tra persone dello stesso sesso potrà sciogliersi anche mediante accordo innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile.</p>
<p>Per detto istituto, non è prevista la fase propedeutica e necessaria della separazione legale e, pertanto, gli uniti civilmente potranno richiedere direttamente lo scioglimento del vincolo.</p>
<p>Tuttavia, il comma 24 del menzionato art. 1 prescrive, quale fase preliminare e obbligatoria, che le parti manifestino, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dell&#8217;Unione innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell&#8217;Unione. Gli uniti civilmente potranno quindi avvalersi della procedura di cui all&#8217;art. 12 D.L. 132/2014 decorsi tre mesi da detta dichiarazione preliminare, nelle medesime modalità prescritte per i coniugi uniti da matrimonio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/servizio/accordo-per-la-separazione-consensuale-il-divorzio-e-la-modifica-delle-relative-condizioni-innanzi-allufficiale-dello-stato-civile/">Accordo per la separazione consensuale, il divorzio e la modifica delle relative condizioni innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile</a> proviene da <a href="https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it">Comune di Gagliano del Capo</a>.</p>
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